Che cos’è un prestito cambializzato?

Parliamo in questo articolo del prestito cambializzato, una forma di debito che la banca propone molto frequentemente al debitore e per questo motivo rappresenta uno dei modi più utilizzati per riscuotere un credito inesigibile

Il prestito cambializzato è altresì conosciuto come prestito con cambiali, oppure mutuo chirografario non ipotecario con cambiali.

Il prestito con cambiali è un apertura di credito poco vantaggiosa per il cittadino che al momento della scadenza delle cambiali deve effettuare il pagamento per rientrare nello scoperto.

Il prestito cambializzato è sovente concesso per esigenze di liquidità del cliente.

Il mutuo con cambiali è inoltre un modo per recuperare credito, ad esempio quando l’istituto cambiario richiede il pagamento di un debito pregresso.

In questo caso il cittadino è già insolvente e non ha volontà di pagare il vecchio debito con la banca e dunque di nonn rispettare l’obbligo di pagamento.

Il prestito con cambiali è infatti molto diverso da un prestito di tradizionale perché come vedremo in uno dei prossimi paragrafi “Debiti in Scadenza“, il mancato pagamento dell’ effetto cambiario comporta l’esecutività del titolo e dunque del pignoramento immediato a seguito della notifica di precetto.

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Quali sono le caratteristiche di un prestito cambializzato?

Il prestito cambiario è una forma di finanziamento che molto spesso assume le caratteristiche di tasso fisso o rata costante.

Gli interessi sono già compresi nel pagamento della cambiale e dunque vengono ammortati ogni volta che avviene il pagamento da parte del correntista.

Il metodo di pagamento è rimessa diretta su conto corrente dell’ effetto bancario, pagamento per cassa, versamento di liquidità al conto dell’ istituto di credito, un eventuale insoluto comporta la levata di protesta della cambiale.

Debiti in scadenza e cambiali, una scheda pratica

In questo paragrafo ti illustriamo una scheda pratica sui debiti in scadenza e le cambiali, che vi aiuterà moltissimo nel caso avete un debito acceso con una banca o con una persona fisica.

I debiti in scadenza si suddividono infatti in due categorie quelli soggetti a decreto ingiuntivo e quelli che possono essere riscossi coattivamente tramite atto di precetto.

Per i titoli di credito come ad esempio le cambiali, gli assegni, i contratti firmati dal notaio, le sentenze del tribunale e le scritture private autenticate il creditore può richiedere la riscossione immediata del credito tramite l’ atto di ingiunzione immediato, altresì denominato atto di precetto.

L’atto di precetto viene immediatamente notificato dall’Ufficiale Giudiziario, a questo punto al debitore rimangono solo dieci giorni per provvedere al pagamento per evitare il pignoramento.

In questo breve schema viene presentato l’iter giuridico in caso di mancato pagamento della cambiale e delle tempistiche di riscossione dei debiti.

Tempi di prescrizione delle cambiali

La prescrizione della cambiale, ovvero il titolo di debito utilizzato per i prestiti in Italia.

Esistono infatti anche per gli effetti cambiari dei tempi di prescrizione che vanno rispettati, per evitare di perdere il denaro offerto in prestito.

Non esiste comunque una regola unica per la prescrizione delle cambiali, poiché nella firma di un titolo di debito sono diversi i soggetti interessati, a partire dall’emittente per poi proseguire con avallanti e firmatari.

Ricordiamo che la legge che regola la prescrizione dei titoli di debito è comunque la legge cambiaria (o legge delle cambiali) il cui articolo importante da leggere è il 94.

In più teniamo a precisare che le situazioni di pagamento del debito e di prescrizione dell’ effetto cambiario possono cambiare e dunque per rivalersi su emittente e giranti è sempre necessario rivolgersi ad un legale di fiducia.

In ogni caso l’azione cambiaria contro il firmatario della cambiale, da parte del portatore del titolo si prescrive in 3 anni dalla data in cui è scaduta la cambiale.

Diverso è il caso di rivalsa (azione di regresso) del portatore contro i giranti della cambiale, che si prescrive solamente in un anno dalla data di scadenza della cambiale.

Particolare è la situazione tramite la quale uno dei giranti ha deciso di pagare il titolo, per cui ha tempo sei mesi per rivalersi contro gli altri giranti, per evitare che l’effetto cada in prescrizione.

La prescrizione per l’azione di arricchimento è pari ad un anno dalla data di perdita dell’azione della cambiale.

Infine la regola di base è questa se ci sono due soggetti in ballo, cioè il debitore e il creditore: quest’ ultimo ha tempo tre anni dalla data in cui la cambiale è scaduta per far valere i suoi diritti di regresso per il pagamento della cambiale.

In questa tabella riassumiamo le varie tempistiche di prescrizione delle cambiali.

TIPOLOGIA DI AZIONEPRESCRIZIONE
Contro l’emittente cioè colui che firma3 anni dalla data di scadenza della cambiale
Regresso del portatore contro i giranti1 anno dalla data del protesto
Azione dei giranti tra di loro6 mesi dalla data di pagamento del girante
Azione di arricchimento1 anno dalla data di perdita dell’azione cambiaria
Recupero Credito del Portatore3 anni dalla data di scadenza della cambiale

 

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