Cambiali: non si usano più le marche da bollo, solo i contrassegni telematici
Il 2009 ha decretato la morte delle marche da bollo e dei valori bollati per il semplice utilizzo nel settore del credito.
In base al decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze datato 26 maggio 2009 , e inserito in Gazzetta Ufficiale alla data del 9 giugno 2009, dalla data del 6 Dicembre 2009 le marche da bollo e i valori bollati usati per pagamenti, tasse, cambiali e sanzioni non potranno più essere utilizzati e neanche rimborsabili al cittadino.
Lo stato ha sancito la fine delle cambiale, cioè è stata proprio l’ Agenzia delle Entrate ha affermato che il 5 Dicembre 2009 è l’ultima data disponibile per l’utilizzo delle marche da bollo e dei valori per gli effetti cambiari.
Il decreto ha dunque sancito che chiunque ne è in possesso è obbligato a spendere le cambiali entro e non oltre la data del 5 Dicembre 2009, data oltre la quale i dati saranno considerati nulli a norma di legge.
Secondo ciò che affermano i legali di nostra fiducia i bolli e i valori acquistati dopo quella data non possiedono più valore economico e giuridico.
Tutte le marche da bollo e anche i valori bollati saranno cambiati con i contrassegni telematici che saranno elettronici e messi in rete dai tabaccai stessi o dagli uffici postali abilitati.
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Rispondiamo ad una domanda di Fabio da Imperia che ci chiede: all’ attenzione dello staff di cambiali.org, sto effettuando la compilazione degli effetti che dovrò dare al creditore i prossimi giorni, perciò sono qui a chiedervi dove posso acquistare i contrassegni telematici.
Risposta di Cambiali.Org: Salve Fabio e grazie per essere a bordo del nostro portale su debiti e finanziamenti Cambiali.org, il contrassegno telematico è equiparato ad una marca da bollo tradizionale.
Il contrassegno telematico da alcuni anni è altresì utilizzato per carte d’identità e passaporti oppure per il pagamento di tasse e sanzioni verso amministrazione finanziaria, comuni, Equitalia e Agenzia delle Entrate.
E’ definito contrassegno telematico una marca da bollo a tempo (dunque a scadenza) che nel nostro paese può essere cmprata presso il tabaccaio oppure negli uffici postali di Poste Italiane abilitati al servizio di erogazione di c.t. (contrassegni telematici).
Ma attenzione! Non si usano più i bolli per le cambiali!
Infatti dal 6 dicembre 2009 la normativa è cambiata con il contrassegno telematico che sostituisce in toto le marche da bollo degli effetti cambiari e tutti i valori fatti di carta bollata.
I bolli delle cambiali dalla data del 6 Dicembre 2009 non possono essere rimborsati e dunque non acquistabili dal cittadino che utilizza gli effetti come metodo di pagamento.
Rischi per il mancato pagamento di una cambiale
Apriamo la nostra sezione “Domande sui Debiti”, rispondendo ad una domanda di una nostra amica, Angelica da Firenze che ci chiede quali sono i rischi patrimoniali per il non avvenuto pagamento di un effetto cambiario.
Alla nostra lettrice rammentiamo che gli effetti cambiari scaduti sono a a norma di leggeun titolo esecutivo, ovvero una possibilità di riscossione coattiva da parte del beneficiario della cambiale.
Le cambiali scaduta indicano un potenziale rischio per il debitore in quanto il beneficiario ha la possibilità di eseguire nel breve termine un’ azione coercitiva di recupero del credito nei confronti del cittadino che ha firmato la cambiale, degli avallanti e dei giranti.
Qui di seguito vi elenchiamo tutti i principali rischi debitori e patrimoniali di un cittadino, nella situazione che la cambiale in scadenza non venga pagata.
– pignoramento immobiliare (con conseguente iscrizione di ipoteca giudiziaria sulle case e sui beni immobili intestati al debitore principale);
– pignoramento mobiliare (dei beni non immobili ovvero le cose intestate al debitore come quadri,preziosi, soldi contanti con l’ eccezione dei beni impignorabili e insequestrabili).
– pignoramento presso terzi (non solo lo stipendio, ma beni intestati al debitore che si trovano in luoghi differenti alla sua abitazione).
– pignoramento di un quinto dello stipendio o della pensione (per un massimo di un quinto e fino ad un terzo per eventuali disposizioni giudiziarie a norma di legge in casi estremamente particolari);
– pignoramento di titoli e quote e partecipazioni in società effetti cambiari, assegni, bot, investimenti nonchè del denaro contante sul conto corrente dopo decreto di pignoramento del giudice;
– pignoramento dell’ usufrutto oppure dei canoni di locazione se dichiarati e se sussiste un contratto d’affitto;
Per questo motivo se il cittadino ha beni immobili e mobili intestati il rischio di un pignoramento è molto alto, anzi tranne casi estremi la riscossione coatta del debito avverrà al 100%.
Quando il debitore è nullatenente non avviene il pignoramento dei beni e dunque il procedimento diventa non conveniente per il beneficiario dell’ effetto cambiario (creditore) che probabilmente non procederà alla riscossione coattiva del debito.
Attenzione però! Le cambiali possono essere oggetto di procedimento giudiziale e di pignoramento fino al termine della data di prescrizione che solitamente è di tre anni.
Avallo, avallante, avallato di una cambiale. Cosa sono?
In questo articolo parliamo ancora di dizionario delle cambiali, parlando di tre figure importanti nel contesto di un pagamento di un effetto cambiario, l’avallo, l’avallante e l’avallato.
E’ chiamato avallante, il cittadino che appone la firma firma “per avallo” sulla cambiale firmata da un debitore principale che è l’obbligato principale.
L’ avallante è un obbligato secondario anche denominato obbligato per avallo.
Il creditore perciò ha la facoltà di rivalersi (anche senza priorità e senza calcolo del denaro dato in prestito) sull’ avallato o sull’ avallante.
L’ avallante che è anche sinonimo di girante o di obbligato in solido ha dunque la responsabilità personale al 100% del debito del cittadino firmatario principale delle cambiale.
L’ avallo è sinonimo di firma di garanzia sull’effetto cambiario.
Cosa accade se il debitore principale (avallato) e l’avallante non pagano il debito?
Il beneficiario della cambiale può rivalersi contro l’avallante per una riscossione coatta dell’ effetto cambiario, senza passare prima dal debitore principale.
In questo caso la levata di protesto, l’atto di precetto e la messa in mora di avallante e avallato sono legittime.
Il portatore della cambiale perciò può rivalersi contro l’avallante (debitore secondario) con l’azione di risarcimento senza riferirsi al rapporto di debito originale, con il primo debitore che ha firmato la cambiale.
Azione di Regresso di una cambiale
Nel nostro sito web abbiamo parlato molte più volte di cambiali e per questo motivo andiamo ad esaminare le varie caratteristiche dell’ effetto cambiario, anche per illustrare ai cittadini il significato di una determinata parola
In questo articolo parliamo dunque di azione di regresso cambiario, questa sconosciuta.
In una cambiale sono due i tipi di debitori che vengono coinvolti e sono chiamati obbligati: gli obbligati in via diretta e gli obbligati di regresso.
Gli obbligati in via diretta sono quelli che appongono la propria firma sulle cambiali e che in termini di legge rappresentano i debitori principali.
Esistono anche però gli obbligati in via di regresso , ovvero i cittadini che hanno firmato la cambiale per avallo e perciò hanno avallato la loro disponibilità di pagamento del debito cambiario.
Gli avallanti (obbligati per regresso) sono denominati anche giranti.
L’azione cambiaria di regresso è perciò la situazione tramite la quale il beneficiario ottiene la rivalsa sui debitori considerati non principali, chiamati anche successivi.
Questi debitori “secondari” son quelli che accettano le responsabilità di pagamento della cambiale firmando per avallo oppure tramite semplice girata.
Che prescrizione ha l’azione di regresso di una cambiale?
La prescrizione per l’azione di regresso di una cambiale è di un anno a partire dal giorno della levata di protesto.
Requisiti di validità di una cambiale
Il nostro argomento di oggi è ancora la cambiale, il titolo di credito principalmente usato in Italia per regolamentare un prestito tra privati cittadini e tra banca e consumatore nel caso del prestito cambializzato.
Alcuni cittadini non conoscono le caratteristiche del titolo cambiario e la prescrizione dello stesso, dunque anche i requisiti di regolarità e validità e la durata di una cambiale.
La prescrizione di una cambiale è per definizione è il termine ultimo regolamentato dall’ attuale legislazione oltre il quale il beneficiario dell’ effetto non può più richidere il pagamento della somma di denaro offerta in prestito.
Ma quali sono le principali caratteristiche o requisiti di validità di una cambiale? Nella seguente tabella inseriamo tutte le condizioni per cui un effetto cambiario può essere dichiarato “nullo” a norma di legge.
– la denominazione di “effetto cambiario o vaglia cambiario oppure di cambiale tratta”;
– lì inserimento nella cambiale della celeberrima promessa di pagamento, ovvero il pagherò oppure l’ordine irrevocabile di pagamento della cifra inserita nella cambiale entro un determinato giorno.
– il luogo e la data di emissione della cambiale;
– il nome e il cognome di cui incasserà la cambiale, altresì denominato “creditore” oppure beneficiario, se si tratta di cambiale “pagherò”;
– il nome e il cognome del trattario del creditore (o trattario), cioè colui che incassa, nel caso parliamo di cambiale “tratta”.
– il luogo e il giorno in cui avverrà il pagamento della cambiale;
– la firma o il contrassegno dell’emittente cioè del traente;
– la data di vidimazione del bollo cambiario o contrassegno telematico;
– il domicilio della cambiale, ad esempio se si tratta di una banca, l’indirizzo fisico della banca stessa.
Qual’è l’importo massimo di una cambiale?
Molti nostri utenti ci chiedono sempre maggiori informazioni sulle cambiali e sui titoli di credito, per questo motivo nelle nostre pagine inseriamo tutte le risposte sugli effetti cambiari.
Un nostro lettore Alessandro da Perugia, ci chiede se nella compilazione di un titolo di credito esistono dei massimali (importi massimi da inserire), al quale il debitore si deve attenere a norma di legge.
Innanzitutto va specificato che l’effetto cambiario non ha dei limiti, nè di durata e nè di importo massimo, dunque il cittadino è libero di compilarla come meglio credere.
Per questo motivo è falsa la procedura secondo la quale il cittadino è obbligato ad andare presso uno studio notarile in cui farà autenticare la firma, per rendere la cambiale valida a norma di legge.
In ogni caso va ricordato che la cambiale per essere legale e valida a norma di legge va compilata in tutti i suoi dettagli al fine di tutelare il creditore: infatti una compilazione errata della cambiale può determinarne la perdita della sua esecutività.
L’ importo della cambiale comunque andrà ad incidere sul pagamento del bollo della cambiale stessa nella misura del 12 per 1000 dell’ importo dell’ effetto, attualmente il bollo è sostituito con il contrassegno telematico.
Dunque prima di compilare l’importo di una cambiale è necessario ricordarsi che la somma dell’effetto comporterà un pagamento immediato, che è il bollo del contrassegno telematico.
L’importo della cambiale inoltre deve attenersi alla normativa antiriciclaggio vigente in Italia, che afferma che transazioni superiori ad una certa somma con i titoli di credito (cambiali ed effetti) deve essere comunicata dall’ istituto di credito emittente agli organi vigenti.
Per cambiali pagate tra privati tramite contanti questo problema non sussiste se i pagamenti avvengono senza pagamento su conto corrente e dunque in maniera anonima e non tracciabile.
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